Imposta di soggiorno Comune di Pescantina

Informazioni

COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona


 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

 

IMPOSTA DI SOGGIORNO

ADEMPIMENTO IN SCADENZA IL 30/06/2023

 

Entro il 30/06/2023 i gestori delle strutture ricettive hanno l’obbligo di presentare all’Agenzia delle Entrate la dichiarazione cumulativa dell’imposta di soggiorno, per l’annualità 2022, in base al modello approvato con il D.M. del 29/04/2022.

 
Il modello di dichiarazione dovrà essere presentato, all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica, secondo il modello ministeriale.
 
La società PROXIMA SRL, sul portale comunale dedicato all’imposta di soggiorno 
https://pescantina.imposta-soggiorno.it/ ha realizzato un video di supporto all’adempimento.
 
Si prega di voler accedere alla funzione del menù “Modello Decreto Rilancio - Agenzia Entrate” presente nell'area riservata del portale 
https://pescantina.imposta-soggiorno.it/ seguendo le istruzioni in esso contenute.


Si consiglia, inoltre, di prendere visione del video presente nella pagina del portale (tasto rosso in alto a destra) prima di procedere alla compilazione del modello.

 

Si precisa, inoltre, che per le attività cessate nell'anno 2022, hanno comunque l’obbligo di presentazione della dichiarazione all’Agenzia.

 

                                                                                                                   Comune di Pescantina

                                                                                                                      Ufficio Tributi

 

L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Pescantina, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 67 del 29/11/2017 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo, successivamente modificato con deliberazione consiliare nr. 5 in data 26/02/2018, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e con deliberazione consiliare nr. 41 in data 30/09/2019, con decorrenza 01/01/2020.

 

Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescantina (come definite dalla Legge Regionale Veneto n.11/2013 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), e si applica fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti per persona/per mese.

 

Le tariffe applicate

(Deliberazione di Giunta Comunale n° 13 del 16/02/2023)

CODICE

STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE

IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO

01

Alberghi a 4 stelle e superiori

€    2,00

02

Alberghi a 3 stelle

€    1,60

03

Alberghi a 2 stelle

€    1,20

04

Alberghi a 1 stella

€    1,00

05

Residenze turistico alberghiere

€    1,40

06

Albergo diffuso

€    1,20

 

CODICE

STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI

IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO

7

Case per ferie

€    1,00

8

Ostelli per la gioventù

€    1,00

9

Esercizi di affittacamere

€    1,00

10

Case e appartamenti per vacanze

€    1,00

11

Bed & breakfast

€    1,00

12

Locazioni turistiche

€    1,00

13

Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017

€    1,00

14

Altre strutture

€    1,00

 

CODICE

STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA

IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI

PERNOTTAMENTO

15

Villaggi turistici

€    1,00

16

Campeggi – Area camper

€    1,00

 

CODICE

ATTIVITA’ AGRITURISTICHE

IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO

17

Attività agrituristiche

€    1,00

 

CHI DEVE PAGARE

E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di Pescantina. Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l’imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia quietanza.
 

CHI E’ ESENTE

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, i quali, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5 del vigente regolamento in materia, sono tenuti a presentare al gestore della struttura ricettiva una dichiarazione relativa al diritto all’esenzione (Modulo B), e precisamente:

a) i minori fino al 14° anno compreso;

b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, nonché coloro che assistono in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne;

c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, per un massimo di due persone per paziente;

d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;

e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;

f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;

g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;

h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;

i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.

L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.

L’esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..

 

INFORMAZIONI E RICHIESTE

Ufficio Tributi – Via Madonna, 49 – 37026 Pescantina (VR)
Telefono 045/6764250 - 208 – Fax 045/6764222 
E-mail: tributi@comune.pescantina.vr.it
Sportello: martedì 10:00/12:30 e 14:30/16:30 - mercoledì e giovedì 10:00/12:30
SITO WEB ISTITUZIONALE www.comune.pescantina.vr.it al link TRIBUTI / IMPOSTA DI SOGGIORNO

Per assistenza tecnica al software è possibile contattare il produttore al numero 02 89605116 il venerdì dalle 14,00 alle 18,00 oppure scrivere al seguente indirizzo e-mail: infoalberghi@proximasrl.net