Informazioni
COMUNE DI PESCANTINA
Provincia di Verona
INDICAZIONI OPERATIVE
IMPOSTA DI SOGGIORNO
AVVISO
SI RICORDA AI GESTORI DELLE STRUTTURE RICETTIVE DI TRASMETTERE AL COMUNE, ENTRO IL 30/01/2023, IL CONTO DELLA GESTIONE "MODELLO 21" RELATIVO ALL'ANNO 2022.
ll conto della gestione, debitamente compilato e firmato, va presentato al Comune - in originale – mediante uno dei seguenti modi:
- consegna a mano al protocollo generale del Comune
- mediante spedizione con raccomandata A.R. all'indirizzo: COMUNE DI PESCANTINA – UFFICIO TRIBUTI – VIA MADONNA, 49 – 37026 PESCANTINA (VR);
- invio all’indirizzo pec: pescantina.vr@cert.ip-veneto.net firmato digitalmente.
Non è previsto l’invio del mod. 21 tramite fax o posta elettronica normale.
L'imposta di soggiorno è stata istituita dal Comune di Pescantina, in base alle disposizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. n. 23 del 14/03/2011 e s.m.i., con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 67 del 29/11/2017 che ne approva lo specifico Regolamento applicativo, successivamente modificato con deliberazione consiliare nr. 5 in data 26/02/2018, con decorrenza dal 01 gennaio 2018 e con deliberazione consiliare nr. 41 in data 30/09/2019, con decorrenza 01/01/2020.
Il tributo è dovuto da coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Pescantina (come definite dalla Legge Regionale Veneto n.11/2013 e s.m.i. e dalle relative disposizioni regionali di indirizzo/attuative previste da D.G.R. Veneto), e si applica fino ad un massimo di 7 (sette) pernottamenti per persona/per mese.
Le tariffe applicate
(Deliberazione di Giunta Comunale n° 137 del 15/11/2019)
CODICE |
STRUTTURE RICETTIVE ALBERGHIERE |
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO |
01 |
Alberghi a 4 stelle e superiori |
€ 2,00 |
02 |
Alberghi a 3 stelle |
€ 1,60 |
03 |
Alberghi a 2 stelle |
€ 1,20 |
04 |
Alberghi a 1 stella |
€ 1,00 |
05 |
Residenze turistico alberghiere |
€ 1,40 |
06 |
Albergo diffuso |
€ 1,20 |
CODICE |
STRUTTURE RICETTIVE COMPLEMENTARI |
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO |
7 |
Case per ferie |
€ 1,00 |
8 |
Ostelli per la gioventù |
€ 1,00 |
9 |
Esercizi di affittacamere |
€ 1,00 |
10 |
Case e appartamenti per vacanze |
€ 1,00 |
11 |
Bed & breakfast |
€ 1,00 |
12 |
Locazioni turistiche |
€ 1,00 |
13 |
Immobili utilizzati per le locazioni brevi di cui all’art. 4 del DL n. 50/2017 |
€ 1,00 |
14 |
Altre strutture |
€ 1,00 |
CODICE |
STRUTTURE RICETTIVE ALL’ARIA APERTA |
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO |
15 |
Villaggi turistici |
€ 1,00 |
16 |
Campeggi – Area camper |
€ 1,00 |
CODICE |
ATTIVITA’ AGRITURISTICHE |
IMPOSTA PER PERSONA PER OGNI PERNOTTAMENTO |
17 |
Attività agrituristiche |
€ 1,00 |
CHI DEVE PAGARE
E' soggetto passivo dell'imposta chi pernotta nelle strutture ricettive site nel territorio comunale e non risulta iscritto nell’anagrafe del Comune di Pescantina. Entro il periodo di soggiorno l'ospite deve versare l’imposta dovuta al gestore, il quale ne rilascia quietanza.
CHI E’ ESENTE
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno i soggetti appartenenti alle seguenti categorie, i quali, in adempimento alle disposizioni previste dall’art. 5 del vigente regolamento in materia, sono tenuti a presentare al gestore della struttura ricettiva una dichiarazione relativa al diritto all’esenzione (Modulo B), e precisamente:
a) i minori fino al 14° anno compreso;
b) i malati soggetti a terapie presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, nonché coloro che assistono in ragione di un accompagnatore se il paziente è maggiorenne;
c) i genitori, o accompagnatori delegati, che assistono i minori di anni diciotto ricoverati presso strutture sanitarie site nel territorio del Comune di Pescantina, per un massimo di due persone per paziente;
d) i portatori di handicap non autosufficienti, con idonea certificazione medica, e il loro accompagnatore;
e) gli autisti di pullman che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati dalle agenzie di viaggi e turismo;
f) gli appartenenti alle forze di polizia statale, provinciale e locale, nonché al Corpo nazionale dei vigili del fuoco che pernottano per esigenze di servizio;
g) i "volontari" che nel sociale offrono il proprio servizio in occasione di eventi e manifestazioni organizzate dall’Amministrazione comunale, provinciale e regionale o per emergenze ambientali;
h) sono altresì esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno i soggetti che alloggiano in strutture ricettive a seguito di provvedimenti adottati da autorità pubbliche per fronteggiare situazioni di emergenza conseguenti a eventi calamitosi o di natura straordinaria e per finalità di soccorso umanitario;
i) il personale dipendente della gestione della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
L'esenzione di cui ai punti b) e c) è subordinata alla presentazione ai gestori della struttura ricettiva di apposita certificazione della struttura sanitaria, attestante le generalità del malato o del degente ed il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L'accompagnatore dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R, n. 445 del 2000 e successive modificazioni, che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del soggetto degente.
L’esenzione di cui ai punti d), e), f), g), h) e i) è subordinata alla presentazione al gestore della struttura ricettiva di apposita autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i..
INFORMAZIONI E RICHIESTE
Ufficio Tributi – Via Madonna, 49 – 37026 Pescantina (VR)
Telefono 045/6764250 - 208 – Fax 045/6764222
E-mail: tributi@comune.pescantina.vr.it
Sportello: martedì 10:00/12:30 e 14:30/16:30 - mercoledì e giovedì 10:00/12:30
SITO WEB ISTITUZIONALE www.comune.pescantina.vr.it al link TRIBUTI / IMPOSTA DI SOGGIORNO
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